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Esposto alla Procura su attività Collegio Arbitrale
22/05/2007

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli

ESPOSTO

 Il sottoscritto Andrea Santoro, nato a Napoli il 17 marzo 1976 ed ivi residente alla via Croce Rossa n.20, nella qualità di Consigliere Comunale di Napoli, venuto a conoscenza nell’esercizio del mandato di possibili notizie di reato, espone alla S.V. quanto segue:

 

PREMESSO

Presso il Comune di Napoli ha svolto attività il Collegio Arbitrale di Disciplina (CAD) previsto dal Decreto Legislativo n°29 del 1993 ed istituito con delibera di Giunta di Proposta al Consiglio n°5561 del 7/12/1995. Il Collegio Arbitrale è rimasto attivo, con la sua composizione originaria pressoché immutata, fino al 2004 grazie ad una serie di proroghe decise dalla Giunta Comunale.

Il Collegio Arbitrale del Comune di Napoli fu articolato in cinque sezioni, ognuna composta da un Presidente esterno nominato dal Sindaco, da due dirigenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale, da due rappresentanti dei dipendenti. Alcuni fra i componenti del Collegio Arbitrale sono stati indagati e poi rinviati a giudizio per la vicenda degli “stipendi d’oro”. Ma ciò nonostante hanno continuato a far parte del CAD.

L’attività del Collegio Arbitrale ha portato alla riammissione in servizio di una quindicina di dipendenti su un totale di 99 licenziati così suddivisi:
1997  15 licenziati           1 riammesso dal CAD
1998  13 licenziati           nessun riammesso
1999  14 licenziati           2 riammessi
2000  15 licenziati           2 riammessi
2001  23 licenziati           4 riammessi
2002  11 licenziati           3 riammessi
2003  8 licenziati             3 riammessi

In applicazione della normativa contrattuale nazionale, prima con decreto dirigenziale e successivamente con conferma da parte del Collegio Arbitrale Disciplinare, 84 dipendenti sono risultati incompatibili con gli scopi della Pubblica Amministrazione. Causa del licenziamento sono state le condanne emesse dall’Autorità Giudiziaria per reati penali gravi, ovvero per reiterate e non giustificate assenze dal posto di lavoro. Solo in 15 casi il CAD si è espresso in maniera anomala e difforme da quanto fatto per gli altri 84, pur in presenza di casi del tutto similari.

Tra i quindici casi vi è anche quello di uno dei componenti del CAD, condannato per concussione e per questo licenziato, che ha beneficiato del parere favorevole del Collegio e quindi è stato riammesso in servizio nel medesimo settore nel quale aveva commesso tali reati. I quindici casi  di riammissione sono i seguenti:

1. RC: vigile urbano, condannato in primo grado per falso in atto pubblico, falsa testimonianza ed omissione d’atti d’ufficio; in appello viene dichiarata la prescrizione per gli ultimi due reati; il CAD, il 17-2-98, ritiene le violazioni di legge non particolarmente gravi, tali da «non […] generare allarme sociale» anche in virtù della concessione della sospensione condizionale della pena, ed alla luce dell’assenza di precedenti disciplinari e degli encomi ricevuti dal dipendente annulla il licenziamento ed infligge la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. Promosso tenente, attualmente, svolge il servizio nella Polizia Municipale.
2. MV: bidello, condannato a seguito di «patteggiamento» (artt. 444 e ss. c.p.) per porto illegale d’arma comune da sparo e per aver esploso in una pubblica via un colpo d’arma da fuoco; condannato inoltre per atti di libidine violenti (vecchia normativa) in danno di minore di anni 14, figlia della di lui convivente; il CAD, l’1-9-1999, ritiene che poiché M.V. vive in un contesto sociale in cui «si ritiene doveroso “il lavaggio dell’onta” da parte dell’offeso con atti ed atteggiamenti di particolare clamore», le motivazioni da lui addotte «appaiono giustificative dell’operato», in quanto avrebbe reagito «ad una gravissima offesa arrecata alla figlia minore», mentre gli atti di libidine sono «fatti accaduti nel 1989», e pertanto annulla il licenziamento, sostituendolo con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, e raccomandando che sia assegnato «ad attività non connesse con la scuola e non svolte in rapporto con il pubblico». Ha ottenuto il cambio di profilo con promozione ad esecutore amministrativo ed è presso il SAC di Secondigliano.
3. MA: operatore ecologico, assente ingiustificato dal lavoro dal 30-1-99 al 17-6-99 (licenziato il 18-6-99); il CAD, il 10-9-99, ritiene idonea a legittimare la posizione del dipendente la produzione di un certificato rilasciato dal centro d’Igiene Mentale dell’ASL NA 1 Distretto 48, attestante uno «stato confusionale di tipo patologico», che appunto l’avrebbe indotto ad assentarsi dal lavoro (per quasi sei mesi) senza giustificarne le ragioni, e pertanto annulla il licenziamento ed irroga la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Passato alla gestione Parchi Urbani è stato promosso sorvegliante.
4. CM: vigile urbano, assente ingiustificato dall’11-1-2000 al 2-2-2000, si sottrae a varie visite fiscali; il CAD, il 21-9-99, ritiene idonea a giustificare la prolungata assenza una certificazione del medico curante prodotta il 18-9-2000, datata 10-1-2000, recante «una prescrizione di astensione lavorativa per il periodo di trenta giorni», e pertanto annulla il licenziamento e lo sostituisce con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. E’ tutt’ora in servizio presso la Polizia Municipale.
5. LG: IV q. f., condannato per violazione della legge sugli stupefacenti (cessione di droga); il CAD, il 12-1-2001, ritiene anzitutto dubbia la «ricostruzione e valutazione dei fatti (vendita di droga) operata dal Giudice Penale», e comunque «quand’anche si volesse aderire alle conclusioni della Corte di Appello», osserva che «può ragionevolmente ritenersi che il ricorrente spacciasse droga soltanto per procurarsi i soldi per poi acquistarla e farne uso a sua volta», e pertanto, poiché il dipendente assicura di aver cessato da anni di far uso di droga ed il reato è lieve e commesso fuori dall’esercizio delle sue funzioni, annulla il licenziamento ed infligge la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Svolge il proprio servizio presso il Settore Fognature.
6. PA: vigile urbano, condannato per calunnia, abuso d’ufficio, arresto illegale e falso ideologico in atto pubblico; il CAD, il 26-4-2001, ritiene i reati imputabili «più ad un errore di valutazione ed al convincimento, se pur errato, di essere nel giusto», comunque non «infamanti per l’amministrazione pubblica» né tali da «generare allarme sociale», e considerata anche l’assenza di precedenti disciplinari nonché il fatto che il vigile era stato insignito di decorazione, annulla il licenziamento ed infligge la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. E’ tutt’ora in servizio presso la Polizia Municipale.
7. PV: esecutore amministrativo, condannato a séguito di «patteggiamento» per più falsi in atto pubblico, che hanno consentito il rilascio di documenti validi per l’espatrio in favore di familiari di latitanti; il CAD, il 10-7-2001, ritiene «l’assenza di consapevolezza da parte del P.V. di porre in essere un comportamento penalmente illecito», ciò sulla base di una dichiarazione proveniente dallo stesso dipendente, osserva che lo stesso dopo la scarcerazione viene di nuovo «assegnato all’ufficio “autentiche”», e pertanto, poiché «tali fatti dimostrano che, in realtà, la fiducia del Dirigente nei confronti del P.V. non è venuta meno», annulla il licenziamento e lo sostituisce con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Promosso istruttore amministrativo svolge il servizio ancora presso il SAC San Lorenzo.
8. EV: giardiniere specializzato, assente ingiustificato dal 5-10-2000 al 5-11-2000 e dal 16-11-2000 al 10-4-2001; il CAD, il 4-10-2001, ritiene idonea a giustificare il lungo periodo d’assenza una certificazione dell’Unità Operativa Salute Mentale del Distretto Sanitario 52 attestante crisi depressive, prodotta all’udienza del 25-9-2001, e poiché tale malattia comporta «ridotta capacità d’attenzione e di concentrazione che non gli hanno consentito di produrre tempestivamente una idonea giustificazione per l’assenza dal lavoro», annulla il licenziamento ed irroga la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Dispensato dal servizio il 18/10/2001.
9. CU: vigile urbano, condannato per concussione; il CAD, il 31-1-2002, ritiene che la mancanza di precedenti disciplinari, gli encomi ricevuti per il passato, l’incensuratezza, il fatto che non sia stato interdetto dai pubblici uffici, non consentano il licenziamento del dipendente, e pertanto lo annulla e lo sostituisce con la sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Risulta anche, fin dal principio tra i componenti del collegio arbitrale (Sezione V) in rappresentanza dei lavoratori.  È stato poi promosso tenente.
10. VG:  (deceduto) agente di Polizia Municipale, condannato ad anni 2 e mesi 4 di reclusione con interdizione dai PP.UU. per pari data per violazione dell’art.61 del C.P. perché dopo aver elevato una contravvenzione al CdS alterava la targa trascritta in cambio di una somma di danaro.
11.  PP: VI q. f., condannata per falso in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni di danaro; il CAD, il 26-11-2002, ritiene che l’incensuratezza, la mancanza di precedenti disciplinari, il fatto che avesse commesso i fatti «in un periodo molto particolare della sua vita (morte del marito e del cognato)» non consentano il licenziamento della dipendente, e pertanto lo annulla e lo sostituisce con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. E’ stata trasferita ai grandi impianti sportivi e svolge la funzione di istruttore amministrativo.
12. PA: IV q. f., condannato per ricettazione; il CAD, il 13-2-2003, ritiene che il fatto, commesso al di fuori «degli ambienti della stessa Amministrazione», non sia tale da incidere sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione e sulla immagine di essa, e pertanto annulla il licenziamento. Non si conosce la sua attuale destinazione di servizio.
13. DBE.: esecutore amministrativo, condannato per la detenzione al fine di spaccio di circa 15 grammi di eroina; il CAD, il 12-6-03, ritiene che «il fatto […] non abbia arrecato pregiudizio al prestigio dell’ente», osserva che sono state concesse le attenuanti e la sospensione della pena e che non risultano altri episodi delittuosi, pertanto annulla il licenziamento, siccome «sanzione sproporzionata», e lo sostituisce con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. E’ attualmente amministratore esecutivo presso il SAC di Secondigliano.
14. SG: operatore ecologico, assente ingiustificato dal 12-5-2003 al 17-10-2003; il CAD, il 26-2-2004, ritiene che un certificato medico del 19-12-2003 rilasciato da un medico privato attestante che il dipendente è «affetto da stati confusionali e disturbi della memoria» spieghi la mancata giustifica dell’assenza dal lavoro e pertanto annulla il licenziamento, e lo sostituisce con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Dispensato dal servizio il 28/10/2004.
15. LG: dipendente del servizio Risorsa Mare, condannato a seguito di «patteggiamento» per la partecipazione ad associazione camorristica; il CAD, il 9-3-04, ritiene che la sentenza in atti non sia sufficiente a fondare il provvedimento di licenziamento, in quanto non sono stati acquisiti «altri elementi che consentissero di accertare e provare la partecipazione del L.G. all’associazione», e pertanto che «non sia possibile giungere alla inflizione della estrema sanzione […] mancando accertamenti e dati certi che a ciò inducano», così, tenuto conto anche del fatto che al L.G. è attribuito un «ruolo assolutamente minimo nell’ambito dell’associazione», annulla il licenziamento e lo sostituisce – perché «il L.G., patteggiando, ha comunque espresso, sia pure in maniera sommaria e limitata al determinato scopo di chiudere il procedimento a suo carico, una ammissione di colpevolezza» – con la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per sei mesi. Svolge attualmente nella qualità di operatore servizi generali la sua attività presso il servizio Risorsa Mare.

 In sintesi i quindici casi di riammissione in servizio possono essere classificati secondo tre tipologie:
1. Quelli che si accontentano dei certificati medici – anche privati – attestanti depressioni o altre malattie psichiche, senza compiere alcun accertamento in proposito e così giustificando (e quindi retribuendo) a posteriori lunghi periodi di assenza dal lavoro, dei quali il dipendente non aveva dato ragione, anche sottraendosi alle richieste di visite fiscali ed alle convocazioni disciplinari (nn. 3, 4, 8, 14).
2. Quelli che ritengono delitti come il falso in atto pubblico, la concussione, la falsa testimonianza, lo spaccio di droga, gli atti di libidine violenta in danno di minore di anni quattordici, il porto d’armi abusivo, la ricettazione, non talmente gravi – e, quel che più stupisce, non «infamanti» per l’ente – da giustificare null’altro che una sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio per chi fosse stato condannato per essi, soprattutto – ma non solo – se incensurato ed immune da precedenti disciplinari. Lo stesso metro di giudizio non è uniforme, e si adatta al caso concreto pur di non licenziare. Si dice, per esempio, che i reati veramente infamanti sono altri, come la concussione: ma al condannato per tale reato si riconosce che poi non era così grave la sua concussione; oppure, se si tratta di persona condannata più d’una volta, si osserva che una delle condanne è risalente nel tempo, e l’altra è stata riportata per un fatto comprensibile, qual è l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco (con arma portata illegalmente) in pubblico per lavare un’onta (nn. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
3. Infine ci sono quelli in cui si pretende di rivisitare il giudicato, fin quasi a «giudicare» la sentenza di condanna, con una sorta di “quarto grado di giudizio”. Così, si opina sulla buona fede del reo in un caso di calunnia, arresto illegale, falso in atto pubblico ed abuso d’ufficio – come se non fosse noto che l’assenza di dolo, integrata dal convincimento incoercibile, per quanto errato, di essere nel vero e nel giusto esclude la punibilità per tali fattispecie, ed impone di assolvere «perché il fatto non costituisce reato», e pertanto se v’è stata condanna vuol dire che il giudice ha ritenuto provato il dolo, cioè la perfetta consapevolezza da parte del reo; si mette in dubbio la ricostruzione dei fatti in una sentenza definitiva, e poi si ritiene utile per il condannato, ai fini del procedimento disciplinare, la mera illazione secondo la quale egli vendesse droga per procurasela…; ma il caso più clamoroso è quello di una sentenza di «patteggiamento» (che la legge equipara ad una di condanna) per associazione camorristica: neppure l’essere stato ritenuto camorrista è sufficiente per essere licenziati, perché la sentenza sarebbe lacunosa! È appena il caso di osservare che tali motivazioni violano il principio dell’autorità del giudicato penale per ciò che concerne l’accertamento del fatto, la sua illiceità e l’affermazione che l’abbia commesso l’imputato (nn. 5, 6, 15).

 In data 20 aprile 2007 il sottoscritto comunicava alla stampa cittadina la vicenda di cui sopra, senza rivelare i nominativi degli interesssati, unitamente al consigliere regionale della Campania Pietro Diodato, da cui ho tratto spunto per avviare le ricerche per mettere insieme la documentazione sulla vicenda, avendo Diodato già svolto attività ispettiva quando era consigliere al Comune di Napoli ed essendo colui che ha smascherato lo scandalo degli stipendi gonfiati, che vede alcuni protagonisti comparire nel Collegio Arbitrale.

Tanto premesso

Si chiede che questa Ecc.ma A.G. voglia compiere i necessari accertamenti per verificare
• Se l’attività e le decisioni assunte dai componenti del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Napoli, con particolare riferimento all’annullamento del provvedimento di licenziamento di 15 dipendenti, siano state libere da condizionamenti di qualsiasi sorta e perciò legittime espressioni dell’esercizio dei poteri discrezionali nel procedimento disciplinare;
• Se i componenti della Giunta Comunale di Napoli ed in particolare gli Assessori al Personale che si sono avvicendati nell’arco di tempo 1997-2003, prorogando in più occasioni l’esistenza e l’attività del Collegio Arbitrale di Disciplina, abbiano compiuto tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle Leggi.
 
Il sottoscritto chiede infine di essere informato su una eventuale richiesta di archiviazione.

Andrea Santoro

 

Si allegano tutti gli atti di cui è in possesso il sottoscritto sulla vicenda.